A decorrere dal 1° luglio 2018 entrano in vigore il divieto e le connesse sanzioni previste dalla Legge di Stabilità 2018 per datori di lavoro e committenti, i quali non potranno più procedere al pagamento delle retribuzioni in contanti al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Recentemente, sia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (con il parere n. 4538/2018) che la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (con l’approfondimento dell’8 giugno 2018) hanno fornito chiarimenti e interpretazioni in merito al predetto divieto.
Modalità di pagamento ammesse
I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Il campo di applicazione e le esclusioni
Rientrano nel campo di applicazione del divieto:
- rapporti di lavoro subordinato (indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto);
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.
L’obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, quindi diventa importante capire quale siano le “voci” che rientrano nella disciplina in commento. La Fondazione Studi ha indicato la necessità di riferirsi a “a tutti quegli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro”.
E i rimborsi spese? Non vi sono chiarimenti ufficiali in proposito ma, sempre la Fondazione, ha asserito che “gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, si ritiene possano essere esclusi dall’obbligo di tranciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti, “<<corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa>>”.
Restano, invece, espressamente esclusi dall’obbligo:
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni (art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001);
- i lavoratori domestici;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.
Le sanzioni
Al datore di lavoro o committente che viola il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
L’INL ha inoltre chiarito che si debba ritenere che la violazione risulti integrata anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento ammessi, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso).
Tali circostanze, infatti, denoterebbero un intento elusivo da parte del datore di lavoro.
Per approfondimenti:
Obbligo di consegna del cedolino paga e divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni
