Con l’intento di dare adeguata pubblicità al provvedimento, il Tribunale di Brescia ha ordinato la pubblicazione da parte dell’INPS, sul proprio sito istituzionale, l’ordinanza del Tribunale medesimo emessa in data 14 aprile 2015, la quale accerta il diritto dei lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo, a percepire l’ANF anche in mancanza della residenza in Italia dei loro familiari.
Il caso è quello di lavoratori dipendenti con cittadinanza straniera, ma residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, i quali chiedevano l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’aver chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di assegno per il nucleo familiare per i periodi in cui mancava il requisito della residenza in Italia dei loro familiari ex art. 2, co. 6, L. n. 153/1988, restrizione non prevista per i familiari dei cittadini italiani.
Tale previsione di legge, infatti, contrasta con la normativa comunitaria e configura una condotta discriminatoria dell’INPS.
Il Tribunale ritiene, infatti, che il citato art. 2, nella parte in cui riserva un diverso trattamento per i cittadini italiani e per gli stranieri lungo-soggiornanti, sia in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE e debba, quindi, essere disapplicato.
Si sottolinea che il legislatore italiano non si è avvalso della facoltà di deroga introdotta con la legge di recepimento della Direttiva.