Riduzione contributiva dell’11,50% in edilizia: indicazioni operative per il beneficio 2015

Con riferimento alla riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2015, confermata all’11,50%, l’Inps, con circolare n. 52 del 17 marzo 2016, ha fornito indicazioni operative per l’ammissione e il godimento del beneficio.

I datori di lavoro possono inviare  le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.

Le istanze finalizzate devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale; le stesse saranno sottoposte a controllo automatizzato e definite entro il giorno successivo. Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015.

A seguito di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016, mentre per le istanze già inviate, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità del codice autorizzazione 7N fino ad aprile 2016.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.

 

 

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