Con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015, l’Inps fornisce chiarimenti in relativamente alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2014, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014 e non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come, ad esempio, in caso di assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991.
Per beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro:
• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.