Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà
Con il decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia, hanno previsto la riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano o abbiano in corso contratti di solidarietà, per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La riduzione sarà concessa per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a 24 mesi.
L’istanza dovrà essere proposta entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà, oppure, per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della circolare del Ministero del Lavoro che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse, entro e non oltre 30 giorni successivi a tale data.
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