Rifiuto al trasferimento della lavoratrice al rientro dalla maternità: il licenziamento è illegittimo

Con la sentenza n. 3052 del 6 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che risulta illegittimo il licenziamento della lavoratrice al rientro dalla maternità la quale, a seguito di trasferimento, si sia rifiutata di riprendere servizio in una sede differente.

Durante il periodo di astensione per maternità della predetta lavoratrice, il datore di lavoro aveva provveduto ad assumere un nuovo lavoratore a tempo indeterminato, il quale, a seguito di una riorganizzazione interna, è andato a ricoprire anche il ruolo della lavoratrice in maternità, per questo il datore di lavoro ha sostenuto la soppressione della posizione ricoperta dalla lavoratrice e la conseguente necessità del suo trasferimento.

A seguito del rifiuto, l’azienda ha disposto il licenziamento della lavoratrice.

Tuttavia, nonostante sia stata portata avanti la motivazione della riorganizzazione, il trasferimento e, più in generale, il comportamento del datore di lavoro, sono stati ritenuti come preordinati all’espulsione della dipendente, pertanto il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.

 

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