Riforma lavoro sportivo: a che punto siamo? 

A decorrere dal 1° luglio 2023, è entrato ufficialmente in vigore il d.lgs. 36/2021 che ha introdotto una vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro sportivo, soprattutto in ambito dilettantistico. Ad oggi, tuttavia, non è ancora possibile portare a compimento tutti gli adempimenti previsti dalla riforma, stante l’assenza di alcune funzionalità nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), nonché la mancanza di alcuni importanti chiarimenti da parte degli organi competenti. Proviamo nel presente articolo a fornire un quadro della situazione attuale in attesa della pubblicazione ufficiale del tanto atteso decreto correttivo-bis. Si ricorda infatti che in data 8 giugno 2023, è stato pubblicato un comunicato stampa a firma dei Ministri di Sport e Lavoro per presentare un decreto legislativo di prossima emanazione che apporterà alcune importanti modifiche alla riforma. 

Lavoro sportivo dilettantistico: le novità dal 1° luglio 

Con la totale abrogazione delle “collaborazioni sportive”, disciplinate fino al 30 giugno 2023 dall’art. 67 TUIR (redditi esenti fino a 10.000 euro di compensi annui), a partire dal 1° luglio 2023, i collaboratori sportivi, che percepiscono un compenso vengono qualificati a tutti gli effetti come lavoratori sportivi. L’art. 25 d.lgs. 36/2021, così come modificato ad opera del c.d. “decreto correttivo” (d.lgs. 163/2022), definisce infatti il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara”. È inoltre considerato lavoratore sportivo anche “ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale”. Sarà quindi onere di ogni singola federazione affiliante prevedere eventuali ulteriori figure qualificabili come lavoratori sportivi. 

L’inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi: la presunzione di co.co.co 

Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, ai sensi dello stesso art. 25, il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo può assumere natura subordinata o autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.). In particolare, nel settore sportivo del dilettantismo il lavoratore si presume inquadrato mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), nel momento in cui ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; 
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva 

A tal proposito si segnala che il decreto correttivo-bis, di prossima emanazione, innalzerà il limite settimanale dalle attuali 18 ore a quello di 24 ore. Resta inteso, che il rispetto del limite di 18 (24) ore, configura una mera presunzione relativa di corretta qualificazione del rapporto di lavoro e come tale è pertanto ammessa la prova contraria. Ciò significa che una collaborazione al di sotto del limite stabilito, caratterizzata tuttavia da etero-direzione, comporterà necessariamente, in sede ispettiva o giudiziale, la riconduzione della stessa in un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Di contro, ben potrebbe una collaborazione superare tale limite, fermo restando che in tal caso, ricadrà sull’ente sportivo l’onere di dimostrare la genuinità della stessa. È invece dubbia la questione relativa al calcolo: ci si chiede infatti se il limite debba essere considerato per singola settimana ovvero se possa essere calcolato come media in un intervallo di tempo prestabilito. 

Trattamento fiscale, contributivo e assistenziale del collaboratore sportivo 

I compensi percepiti dai lavoratori sportivi, nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono fiscalmente qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente con conseguente applicazione delle relative regole e assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS.  

In particolare, la riforma ha introdotto tre differenti soglie

  1. Compensi fino a 5.000 euro annui: esenzione totale sia dal punto di vista contributivo che fiscale; 
  1. Compensi oltre 5.000 euro e fino a 15.000 euro annui: applicazione delle sole ritenute contributive sulla parte eccedente la soglia dei 5.000 euro; 
  1. Compensi oltre 15.000 euro annui: applicazione sia delle ritenute contributive che delle ritenute fiscali sulla parte eccedente le rispettive soglie di 5.000 euro e 15.000 euro; 

A tal proposito all’atto di ogni singolo pagamento il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare apposita autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese sino a quel momento in favore di ogni ente sportivo, in modo che il committente valuti l’eventuale assoggettamento contributivo e fiscale. Si ricorda infatti che le soglie di 5.000 e 15.000 euro, sono riferite alla posizione personale del singolo collaboratore, dovendosi necessariamente computare a tale scopo tutti i compensi percepiti dallo stesso con riferimento alla totalità dei committenti “sportivi”. 

Dal punto di vista previdenziale e assistenziale sono previste le seguenti aliquote contributive: 

  1. per i lavoratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (fondo lavoratori dipendenti, casse di previdenza dei professionisti, ecc.), l’aliquota è stabilita in misura pari al 24% senza l’applicazione di aliquote aggiuntive (c.d. assistenziali); 
  1. per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie o che svolgono prestazioni autonome ex art. 53 TUIR, l’aliquota contributiva pensionistica è stabilita in misura pari al 25%. In aggiunta alla predetta aliquota è prevista l’ulteriore aliquota assistenziale del 2,03%, finalizzata alla tutela relativa alla maternità, all’assegno unico universale, la malattia, la disoccupazione ecc. In tal caso, pertanto, l’aliquota complessiva risulta pari al 27,03%. 

L’aliquota del 24% o 27,03% è ripartita secondo le regole ordinarie: 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore. Si precisa inoltre che per espressa previsione normativa per i rapporti di collaborazione sportiva (ex art. 67 TUIR) iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma, non si dà luogo a recupero contributivo. Pertanto, la data del 1° di luglio determinata una sorta di “azzeramento” contributivo, non rilevando l’ammontare dei compensi percepiti nel primo semestre 2023. Diversamente, ai fini fiscali, occorre computare anche i compensi percepiti nei primi 6 mesi dell’anno. A tal proposito, il legislatore ha infatti precisato che la soglia annua di esenzione fiscale di detti redditi è di 15.000 euro annui, a prescindere dalla circostanza che i redditi stessi siano maturati in regime ordinario (ex art. 67 TUIR) o in regime riformato (co.co.co). 

Abbattimento della base imponibile fino al 31 dicembre 2027 

L’art. 35 – comma 8 ter, al fine di favorire il passaggio al nuovo regime, prevede che per i primi 5 anni, la base imponibile previdenziale di coloro che versano alla Gestione Separata INPS è ridotta del 50%. Non trattandosi di agevolazione contributiva ma di abbattimento della sola base imponibile, il relativo montante imponibile ai fini pensionistici è ridotto in misura equivalente. L’abbattimento dell’imponibile riguarda esclusivamente l’aliquota previdenziale (del 24% o 25%), mentre l’eventuale aliquota assistenziale (2,03%) è calcolata sull’imponibile pieno. 

La tutela assicurativa INAIL 

Ai sensi dell’art. 34, ai lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co, si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL. Le “retribuzioni” e relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo saranno stabilite mediante l’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ad oggi, tuttavia, tale decreto non è ancora stato emanato e di fatto risulta operativamente impossibile determinare i premi assicurativi. Ci si auspica peraltro che il decreto correttivo-bis possa prevedere disposizione specifiche in materia assicurativa, introducendo a tal proposito una soglia di esenzione di 5.000 euro, così come previsto ai fini previdenziali.   

Gli adempimenti previsti

La riforma prevede che la (quasi) totalità degli adempimenti previsti potrà essere gestita direttamente con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a cui tutti gli enti sportivi dovranno necessariamente essere iscritti. L’implementazione del portale consentirà di gestire, oltre alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (unica funzionalità già presente), anche l’invio del flusso Uniemens e la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), che tuttavia ai sensi dell’art. 28 (quarto comma) sembrerebbe non obbligatoria allorquando il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro, ossia la soglia di esenzione fiscale. Anche in merito a tale punto ci si auspica l’emanazione di diversi chiarimenti, posto che lo stesso art. 28 parla di “prospetto di paga”, (obbligatorio solo per i lavoratori dipendenti), e non già di Libro Unico del Lavoro previsto anche per i titolari di co.co.co. 

Con riferimento alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la stessa potrà verosimilmente essere effettuata alternativamente mediante il RAS oppure attraverso gli ordinari portali utilizzati per le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l’Impiego. Anche su tale aspetto si resta in attesa del testo definito del correttivo, considerato che l’intervento normativo dovrebbe prevedere un periodo transitorio (trimestrale o semestrale) all’interno del quale potrebbe essere esclusa l’applicazione di sanzioni con riferimento ad alcuni adempimenti. 

Resta inteso che fin dal 1° luglio occorre la stipulazione (per iscritto) del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della relativa disciplina contrattuale e informativa prevista per tali rapporti. 

Alla luce di tutti i dubbi evidenziati, appare evidente procedere con cautela, in attesa della definitiva pubblicazione del decreto correttivo-bis, attualmente al vaglio della Conferenza permanente Stato Regioni. 

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