RIFORMATO L’ART. 2113 DEL CODICE CIVILE (RINUNZIE E TRANSAZIONI): AL VIA LA NUOVA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER RISOLVERE LE LITI IN MATERIA DI LAVORO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, è stato pubblicato il D.L. n. 132/2014 contenente misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Il citato decreto ha modificato l’articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che affiancherà i già noti tentativi di conciliazione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).
La procedura di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dall’articolo 2 del decreto, consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
La convenzione è redatta, a pena di ità, in forma scritta.
Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
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