Con il messaggio n. 2835/2015, l’Inps informa che è possibile rilasciare il DURC anche a quelle imprese che, nelle more della procedura di omologa, si trovino nell’impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato, facendo seguito alle interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro in merito ai requisiti necessari, ai fini del rilascio del DURC, per le imprese in concordato preventivo cd. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis L.F.
Il Ministero del Lavoro aveva, infatti, dapprima la possibilità del rilascio della regolarità contributiva per l’impresa ammessa al concordato nel caso in cui:
• il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale;
• sia espressamente prevista la c.d. moratoria per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione.
Tale soluzione non aveva però chiarito quali potessero essere le conseguenze nel caso in cui l’impresa, nelle more della procedura di omologa, si fosse trovata nell’impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato.
Con nota del 21 aprile 2015, il Ministero ha chiarito che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese permette di attestare la regolarità contributiva così come nel caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, pertanto è possibile il rilascio del DURC sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell’attività aziendale, il piano contempli l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.