Con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che qualora la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla propria abitazione fino alla località di missione sia inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di servizio ed al dipendente viene riconosciuto in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato partendo dalla sede, lo stesso risulta escluso dalla tassazione ex art. 51 c. 5 D.P.R . n. 917/1986.
Invece, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51 c. 1 del TUIR.