*Testo redatto da Paserio&Partners, audio generato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale.
Il 21 febbraio 2025, le organizzazioni datoriali ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative. Questo accordo completa la parte salariale definita il 28 gennaio 2025 e introduce significative innovazioni operative per le aziende del settore.
Il nuovo CCNL decorre dal 1° febbraio 2025 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2028.
Aggiornamenti sui minimi tabellari
Il rinnovo conferma gli aumenti salariali definiti il 28 gennaio 2025. Gli importi coincidono con quelli già pubblicati nell’articolo “Rinnovo CCNL Edilizia Industria 2025: cosa cambia per le aziende e come adeguarsi”.
📌 Per agevolare le imprese, è stato concordato che gli aumenti retributivi relativi a febbraio 2025 potranno essere corrisposti con la mensilità di marzo 2025.
Nuova disciplina del lavoro straordinario
Una delle principali novità riguarda il lavoro straordinario, che prevede un limite massimo di 250 ore annue di cui 150 ore richiedono il consenso esplicito del lavoratore.
📌 Questa modifica richiede alle imprese una gestione più attenta e documentata dell’organizzazione del lavoro straordinario.
Modello di Denuncia Unica Edilizia (D.U.E.)
Dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore il nuovo sistema di denuncia unica edile (D.U.E.) applicabile a tutte le Casse Edili a livello nazionale.
Verrà costituita una Commissione paritetica che definirà un sistema di denuncia unica, al fine di rendere uniformi le procedure e comportamenti di tutte le Casse edili.
Il modello dovrà includere obbligatoriamente i seguenti elementi: 🔹ore ordinarie con verifica sulle ore lavorabili nel mese (decurtate da ore di assenza correttamente imputate e verificate);🔹permessi non retribuiti (limite massimo di 40 ore annue);🔹permessi retribuiti (limite massimo di 88 ore annue);🔹ferie (limite massimo di 160 ore annue);🔹E.V.R. (non incidente sui singoli istituti, ivi compreso il TFR);🔹CCNL applicato;🔹CIPL applicato;🔹ore di malattia con obbligo di verifica con codice certificato;🔹trasferta (secondo la nuova formulazione art. 21 CCNL Industria).
L’implementazione del D.U.E. prevede l’adeguamento del software Edilconnect e la creazione di un’anagrafica impiegati per il corretto adempimento nei confronti di Sanedil e Prevedi.
Nuova disciplina della trasferta
Dal 1° ottobre 2025, per i cantieri avviati successivamente a tale data, entra in vigore la nuova regolamentazione della trasferta. Dalla stessa data tale disciplina sostituisce tutti gli accordi territoriali in matria di trasferta regionale.
Ecco le novità introdotte per le trasferte:
- applicabile ai cantieri nei quali viene inviato dall’impresa un operaio in trasferta, situati nel territorio di competenza di altra Cassa edile;
- contribuzioni tra le Casse edili decorrerà dal 1° giorno del 4° periodo di paga del suddetto primo operaio e dalla stessa data si applicherà anche per gli eventuali altri operai, inviati in trasferta successivamente al primo, nel medesimo cantiere purché la trasferta del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile;
- la Cassa edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa e l’operaio, a prescindere dalla durata della “trasferta”, resta iscritto alla Cassa edile di appartenenza;
- adempimenti per imprese e Cassa edile sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla CNCE;
- in caso di scostamenti tra le singole Casse edili superiori al 5% rispetto a quanto generato dall’applicazione della trasferta saranno effettuate le necessarie compensazioni tra le Casse;
- fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all’operaio in trasferta previsto dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione del minimo di paga base, dell’indennità di contingenza, dell’indennità territoriale di settore, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori;
- l’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Potenziamento della prevenzione infortuni
Per rafforzare la sicurezza sul lavoro, l’accordo introduce un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria con:
✔️rimborso fino a 100€ del costo da parte del Formedil per le aziende che si avvalgono di un medico competente dall’Elenco nazionale;
✔️pacchetti di prevenzione erogati da Sanedil.
Formazione professionale e progressione di carriera
L’accordo definisce un nuovo catalogo formativo nazionale suddiviso in:
- corsi professionalizzanti;
- corsi obbligatori su salute e sicurezza;
- corsi per sviluppo professionale e digitalizzazione.
In corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l’eventuale previsione di un
contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i CCNL di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la qualificazione del settore.
Solo i corsi professionalizzanti presso Enti bilaterali consentiranno la progressione nei livelli di inquadramento.
Sistema premiale per imprese virtuose
Il CCNL, per la durata dell’accordo del 21 febbraio 2025, introduce un sistema sperimentale di premialità:
🔹per le imprese conformi ai criteri definiti nell’Allegato 9, riduzione contributiva fino ad un massimo del 40% rispetto all’aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa edile, riduzione del 20% del contributo dovuto all’ente unificato territoriale e compensazione a valere sulle denunce delle Casse edili;
🔹per gli operai, le Parti territoriali stabiliranno l’incremento delle prestazioni, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Conclusioni
Le imprese devono prepararsi ai nuovi adempimenti, con particolare attenzione a:
- gestione documentale per il consenso al lavoro straordinario;
- aggiornamento dei sistemi gestionali per la denuncia unica edile;
- adeguamento delle procedure per la nuova disciplina della trasferta;
- verifica dei requisiti per accedere ai benefici del sistema premiale.
FAQ – Domande Frequenti
❓Quando entra in vigore il nuovo CCNL Edilizia?
📌Dal 1° febbraio 2025, con validità fino al 30 giugno 2028.
❓Da quando si applica la nuova disciplina della trasferta?
📌Dal 1° ottobre 2025 per cantieri avviati dopo tale data.
❓Chi può beneficiare del sistema premiale?
✅Le imprese che soddisfano i criteri stabiliti nell’Allegato 9.
❓Le aziende possono recuperare i costi della sorveglianza sanitaria?
✅Sì, fino a 100€ di rimborso per il medico competente selezionato dall’Elenco nazionale.
❓Quali corsi di formazione consentono la progressione di carriera?
✅Solo i corsi professionalizzanti presso Enti bilaterali di settore.
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