Unionmeccanica CONFAPI e le organizzazioni sindacali di categoria FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica PMI, con validità fino al 31 dicembre 2028. Il testo, attualmente sottoposto a consultazione certificata dei lavoratori mediante voto segreto da concludersi entro il 23 luglio 2026, introduce significative modifiche in materia di retribuzione, lavoro a termine, somministrazione, appalti, tutele per la malattia e welfare contrattuale. Di seguito un’analisi delle disposizioni di maggior rilievo per le imprese e i responsabili HR del settore.
Incrementi retributivi e meccanismo di adeguamento all’inflazione
L’accordo conferma gli aumenti già previsti dall’intesa del 24 luglio 2025 per le scadenze di giugno e settembre 2025 e giugno 2026, introducendo nuovi incrementi dei minimi tabellari a decorrere dal 1° giugno 2027 e dal 1° giugno 2028, differenziati per categoria (dal livello 1 al livello 9-9Q).
Di particolare interesse risulta la conferma, all’art. 40 del CCNL, del meccanismo di indicizzazione automatica dei minimi contrattuali, ancorato all’IPCA al netto degli energetici importati, indice elaborato dall’ISTAT. Per il biennio 2027-2028, l’adeguamento troverà applicazione limitatamente alla quota di inflazione eccedente le soglie del 2,653% (2027) e del 2,729% (2028), previo incontro annuale tra le Parti nel mese di maggio e decorrenza degli aumenti dal mese di giugno.
La nuova disciplina del contratto a tempo determinato
Le Parti sociali intervengono in maniera organica sulla disciplina del lavoro a termine, individuando — in applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 — nuove causali che legittimano l’apposizione di un termine superiore a dodici mesi (e comunque non eccedente i ventiquattro), tra cui l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni o di età inferiore ai ventiquattro anni, la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e l’impiego in occasione di fiere, mostre o commesse a carattere temporaneo.
Elemento di particolare rilievo sistematico è l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di un meccanismo di stabilizzazione occupazionale: il ricorso alle causali contrattuali oltre i dodici mesi sarà subordinato alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 20% dei contratti a termine cessati nell’anno civile precedente, con esclusione dal computo dei rapporti cessati per recesso in prova, dimissioni, risoluzione consensuale o licenziamento per giusta causa.
Il contratto collettivo introduce altresì limiti numerici graduati in base alla dimensione aziendale, fino a 3 contratti per le imprese con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e fino a 6 per quelle con organico compreso tra 6 e 18.
Somministrazione e diritto alla stabilizzazione
Dal 1° giugno 2026 viene riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, impiegati presso la medesima azienda utilizzatrice per mansioni di pari livello e categoria legale, il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora il periodo di missione superi i 48 mesi complessivi, anche non consecutivi, con espressa esclusione dal computo dei periodi di missione svolti fino al 31 maggio 2026.
Il rafforzamento della disciplina degli appalti
Il rinnovo insiste sul tema della responsabilità sociale negli appalti, ribadendo l’obbligo per le aziende committenti di esigere dalle appaltatrici l’applicazione del CCNL di categoria stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Vengono inoltre rafforzati gli obblighi informativi verso la RSU, il coordinamento tra committente e appaltatrice e la trasparenza nei cambi di appalto; le imprese con oltre 400 dipendenti dovranno fornire, con cadenza almeno semestrale, un’informativa sui contratti di appalto diretto eseguiti presso l’unità produttiva.
Malattia, disabilità e patologie gravi
Tra le novità di maggior impatto sistematico si segnala l’ampliamento delle tutele per i lavoratori con certificazione di disabilità (ai sensi del d.lgs. n. 62/2024, della l. n. 104/1992 e della l. n. 68/1999), ai quali — dal 4 giugno 2026 — viene riconosciuto un periodo aggiuntivo di conservazione del posto al termine del comporto, variabile da uno a due mesi in ragione dell’anzianità di servizio, con integrazione economica a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione.
Analoga attenzione è riservata ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità certificata pari o superiore al 74%, ai quali spettano un monte annuo di 10 ore di permesso retribuito per cure e visite specialistiche, esteso anche ai genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie, nonché un congedo non retribuito, con conservazione del posto, fino a 24 mesi.
Ulteriori novità: PAR, permessi per malattia del figlio e welfare
Si segnalano, infine, l’incremento dei Permessi Annui Retribuiti (PAR) per i lavoratori impiegati in regimi di turnazione particolarmente gravosi, l’introduzione — dal 1° gennaio 2027 — di tre giorni annui di permesso retribuito per l’assistenza a figli fino a quattro anni in caso di malattia (con integrazione economica progressiva dal 50% all’80% a decorrere dal 2028), l’incremento della contribuzione a EBM Salute e l’istituzione, dal 2028, di strumenti di welfare aziendale del valore complessivo di 250 euro annui.
Paserio & Partners resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto nell’implementazione delle novità contrattuali illustrate.
