Rinuncia alla retribuzione: permane l’obbligo contributivo
Con la riposta all’interpello n. 26 del 5 novembre 2015, il Ministero del Lavoro ha chiarito che qualora il lavoratore, in sede di conciliazione, rinunci alla corresponsione degli importi retributivi, il datore di lavoro non sarà tenuto a indicarli sul LUL, tuttavia il datore di lavoro è comunque tenuto ad assolvere gli obblighi contributivi nei termini di legge prendendo a riferimento il trattamento complessivo non erogato. 
Infatti, si ricorda che non è tra le possibilità del lavoratore disporre dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro e istituto previdenziale; l’obbligo contributivo, infatti, sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore.
Inoltre, l’art. 2115 c. 3 c.c. dispone la ità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza, stabilendo la non negoziabilità dei diritti previdenziali.
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