Rinuncia e transazione: quando l’accordo transattivo regge

Con sentenza n. 1556 del 20 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che l’accordo transattivo regge se si dimostra che il lavoratore era consapevole della natura dei diritti oggetto di rinuncia e transazione.

La volontà abdicativa viene spesso rappresentata con la asserzione “rinuncia ad ogni altra pretesa”.

La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.

La tenuta dell’accordo risulta sindacabile soltanto in caso di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale o in presenza di vizi della motivazione.

 

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