La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12128 dell’11 giugno 2015 ha precisato che la procedura di convalida delle dimissioni deve essere eseguita anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la lavoratrice in gravidanza.
Il caso è quello di una lavoratrice, che aveva consensualmente risolto il rapporto di lavoro con una Srl, e che in data appena successiva aveva inviato alla società un certificato medico attestante lo stato di gravidanza alla data di cessazione del rapporto, chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro.
La Corte ricorda che, nell’ambito del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs. n. 151/2001 è contenuto, nel capo IX dedicato a “Divieto di licenziamento, dimissione, diritto al rientro”, l’art. 55 comma 4 disponeva:
“La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno dì vita del bambino o nel primo anno dì accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Quanto affermato è coerente con la successiva evoluzione legislativa della materia.
Infatti, l’art. 4, co. 16, della L. n. 92/2012, ha sostituito l’art. 55 c. 4, del D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo espressamente, fra l’altro, che “la risoluzione consensuale del rapporto”, oltre alla richiesta di dimissioni, debba essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che a tale convalida sia “sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.