Ritardo nella presentazione delle denunce contributive mensili: quali conseguenze?
Con la sentenza n. 17119 del 25 agosto 2015, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, posta la disciplina contenuta nell’art. 116, L. n. 388/2000, ha affermato che, nella generalità dei casi, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i modelli DM10) integra un caso di evasione contributiva e non di omissione contributiva, poiché si presume l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati e di non versare i contributi o i premi dovuti. 
Di conseguenza, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento, onere che non può reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, cui è succeduta l’omessa o infedele denuncia.
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