Con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l’INPS ha confermato che la sola istanza per l’adesione alla definizione agevolata inviata all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) non dà diritto all’attestazione della regolarità contributiva (DURC).
Infatti, tale orientamento è stato avvalorato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con propria comunicazione del 13 febbraio 2017, nella quale è stato precisato quanto segue: “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e per l’Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”.