Se il datore di lavoro cambia attività, cosa accade al lavoratore che conserva le proprie mansioni?

Con la sentenza n. 4231 del 3 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che deve essere conservato il trattamento retributivo di miglior favore per il lavoratore che, nel caso in cui il datore di lavori vari l’oggetto della propria attività, conservi le mansioni svolte precedentemente.

Infatti, anche in presenza di adesione datoriale al nuovo e diverso contratto collettivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall’art. 2077 c.c. e quindi prevale l’accordo collettivo, solo se dall’accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore.

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