Sgravi lavoratori in mobilità: non spettano per l’assunzione dei dipendenti della società fallita in costanza di trasferimento d’azienda

Con la sentenza n. 10428 del 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che non spettano gli sgravi per l’assunzione di lavoratori in mobilità, se i lavoratori erano dipendenti di una società fallita, con la quale la società neo datrice di lavoro ha sottoscritto un trasferimento d’azienda.

La motivazione della precedente pronunzia è da ricercarsi nel fatto che l’assunzione non è manifestazione di una libera opzione del datore, ma trattasi di un obbligo di legge, il cui adempimento, come noto, non consente il riconoscimento dei benefici contributivi.

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