Con la sentenza n. 10428 del 27 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che non spettano gli sgravi per l’assunzione di lavoratori in mobilità, se i lavoratori erano dipendenti di una società fallita, con la quale la società neo datrice di lavoro ha sottoscritto un trasferimento d’azienda.
La motivazione della precedente pronunzia è da ricercarsi nel fatto che l’assunzione non è manifestazione di una libera opzione del datore, ma trattasi di un obbligo di legge, il cui adempimento, come noto, non consente il riconoscimento dei benefici contributivi.