SI POSSONO ANCORA STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA?

Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015 ha ridisciplinato i contratti di lavoro e revisionato la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

Infatti, i rapporti di collaborazione che siano caratterizzati da prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro, verranno convertiti in rapporto di lavoro subordinato.

È QUINDI POSSIBILE STIPULARE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE?

Sì, è ovviamente possibile, in quanto la norma non ha abrogato le collaborazioni coordinate e continuative, ma ne ha semplicemente ridefinito i requisiti.

Per essere validamente instaurata, in una collaborazione coordinata e continuativa, non vi devono essere indici di subordinazione, ovvero:

  • eterodirezione: organizzazione, da parte dell’azienda committente, delle modalità di esecuzione della prestazione;
  • eterorganizzazione: definizione, da parte dell’azienda committente, del luogo di lavoro e inserimento, in maniera organica, all’interno della propria struttura organizzativa.

Quindi, dal punto di vista sia formale che sostanziale, all’atto della redazione del contratto, l’accento dovrà essere posto sull’autonomia del collaboratore nel fissare i tempi, i modi e luoghi della prestazione.

LE ALTRE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AMMESSE DALLA NORMA

Si ricorda che sono comunque fatte salve le collaborazioni coordinate e continuative:

  • per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale abbiano previsto discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
  • quelle prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali si rende necessaria l’iscrizione in albi professionali;
  • quelle prestate dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • quelle rese, a fini istituzionali, in favore delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Si precisa che per quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che rispettano a pieno i criteri fissati dalla normativa e che non sono caratterizzati da eterodirezione ed etero organizzazione, non sussiste alcun problema.

Un’ulteriore opzione, potrebbe essere quella della la certificazione del contratto di collaborazione davanti ad una commissione di certificazione; in questo modo si potrebbe rafforzare ulteriormente la tenuta del contratto.

Per approfondimenti sulla Certificazioni dei Contratti leggi anche:
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI: LE COMMISSIONI E L’ISTANZA

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