Sicurezza sul lavoro: estesa anche ai soci e ai soggetti “estranei” al rapporto di lavoro

estensione sicurezza sul lavoro ai soci studio paserioCon la sentenza n. 14775/2016, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha asserito che la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati.

In questa categoria rientrano, ad esempio, i soci (anche di fatto) che prestino la loro attività per conto della società.

Tale disciplina si applica altresì per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro.

 Quindi, le disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di lavoro.

Di conseguenza, in caso di lesioni e di omicidio colposi, si può ravvisare l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, in quanto è necessario e sufficiente che sussista tra la violazione e l’evento dannoso un legame causale, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso tra l’evento e la condotta inosservante.

 

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