Con la sentenza n. 12235 di marzo 2016 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha asserito che, al fine di esentare il datore di lavoro da specifiche responsabilità, anche di ordine penale, in caso di infortunio sul lavoro, la delega eventualmente conferita a terzi deve essere:
- esplicita;
- comprensiva del potere di spesa;
- comprensiva dei poteri di controllo e prevenzione.
Non risulta, pertanto, valida la semplice delega di funzione.
Nel caso di specie, dall’analisi del contenuto della visura camerale emergeva che ad un consigliere delegato nominato con atto antecedente, erano stati conferiti, con firma singola i più ampi poteri decisionali oltre alla più ampia autonomia finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di datore di lavoro ed attenendosi alle misure generali di tutela provvedesse alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione adeguata.
In questo modo, risultavano soddisfatte le condizioni indicate in precedenza dalla suprema Corte a Sezioni Unite secondo la quale, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti, a condizione che:
- il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale;
- sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.