La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22110/2019, in materia di appalto, ha fornito chiarimenti circa il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di opere/servizi, secondo il quale “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti” (ex art. 29 co. 2 del D. Lgs. n. 276/2003).
La Corte ha precisato che l’obbligo retributivo non deve essere confuso con l’obbligo contributivo, pur essendo, il rapporto di lavoro e quello previdenziale, tra loro interconnessi.
Per via dell’autonomia e dell’indipendenza dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva, la Corte ha ritenuto che, a differenza dell’azione di accertamento dell’obbligo retributivo, quella di accertamento dell’obbligo contributivo, non è sottoposta al termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto e, pertanto, soggiace al limite prescrizionale quinquennale.