Riprendiamo l’argomento trattato con il nostro articolo del 02 ottobre 2017 per approfondire il tema della somministrazione di lavoro.
Quando conviene ricorrere all’istituto della somministrazione di lavoro e quali benefici comporta per le aziende utilizzatrici?
LA COMPUTABILITÀ
Il lavoratore somministrato risulta escluso dall’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo.
Risulta invece computabile nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione della normativa relativa all’igiene e sicurezza sul lavoro.
Quindi conviene ricorrere alla somministrazione di lavoro in tutti i casi in cui l’utilizzatore abbia la necessità di contenere il proprio organico aziendale, proprio grazie alla non computabilità dei lavoratori somministrati. Ad esempio, ricorrendo alla somministrazione, è possibile sfruttare la non computabilità ai fini delle seguenti normative specifiche:
- collocamento obbligatorio disabili: nel caso di aziende che si trovino in prossimità del limite oltre il quale è necessario provvedere con l’ottemperamento delle assunzioni obbligatorie.
Inoltre, si precisa che, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva;
- applicazione tutela reale in caso di licenziamento illegittimo: nel caso di aziende che si trovino in prossimità del limite del 15 dipendenti, ricorrendo alla somministrazione è possibile rimanere nell’alveo di applicabilità della disciplina prevista per le piccole aziende.
Altri esempi di normative per cui la non computabilità dei somministrati produce effetti positivi sono: il rispetto della soglia dei 9 addetti per l’applicazione delle agevolazioni contributive in caso di instaurazione di contratto di apprendistato, disciplina della parità uomo-donna, diritti sindacali, licenziamenti collettivi e cassa integrazione.
COSA ACCADE QUANDO IL CONTRATTO COLLETTIVO NON PREVEDE LIMITI NUMERICI APPLICABILI ALLA SOMMINISTRAZIONE?
Abbiamo già visto nel precedente articolo che, in materia di limitazione al ricorso alla somministrazione a termine, è necessario rispettare i limiti di contingentamento stabiliti dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Ma come ci si comporta se il contratto collettivo di non pone dei limiti numerici alla somministrazione a termine?
In questo caso, presumibilmente, sarà possibile instaurare un numero illimitato di contratti di somministrazione a termine proprio perché la norma prevede, espressamente, un rimando alla contrattazione collettiva.
Pertanto, se quest’ultima non è intervenuta, non esisterà alcuna disciplina che possa sopperire a tale vuoto normativo.