Con la sentenza n. 17969 del 13 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che in caso di somministrazione illecita di manodopera, ovvero qualora il rapporto di lavoro venga ricondotto in capo all’utilizzatore, l’eventuale impugnativa del licenziamento comminato al lavoratore dal datore di lavoro/somministratore, deve essere riproposta anche nei confronti dell’utilizzatore/committente.