Con la sentenza n. 12489/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che la sopravvenuta totale inabilità al lavoro accertata dalla Commissione medica, non è motivo sufficiente per licenziare il dipendente.
Un giudizio di totale inabilità del lavoratore alle mansioni precedentemente svolte, formulato ex art. 5 L. n. 300/70 dalla Commissione medica ospedaliera, non impone il licenziamento così come non integra un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tale da risolvere il rapporto, essendo pur sempre onere del datore di lavoro dimostrare l’inesistenza in azienda di altre mansioni, anche diverse ed eventualmente inferiori, compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a lui attribuibili senza alterare l’organizzazione produttiva.