Le visite mediche eseguite nell’ambito del rapporto di lavoro sono a cura e spese del datore di lavoro e scaturiscono dall’obbligo di sorveglianza sanitaria, materia che deriva dall’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di norma le visite prevedono gli esami e le indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente ai fini delle valutazioni rispetto al rischio specifico.
In alcune specifiche situazioni, le visite possono essere finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il medico competente, in base all’esito delle visite mediche, esprimerà in forma scritta un giudizio di idoneità rispetto alla mansione specifica che potrà essere:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE
Analizziamo, dunque, le principali tipologie di visite mediche obbligatorie:
- VISITA MEDICA PREVENTIVA: è volta a constatare l’assenza di controindicazioni rispetto alla mansione alla quale il lavoratore è adibito e al fine di valutare la sua idoneità alla stessa. La visita medica preventiva rientra nell’ambito della sorveglianza sanitaria e viene effettuata dal medico competente;
- VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: sono espressamente ammesse anche le visite mediche preventive sono eseguite prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può decidere se farle svolgere a cura del medico competente oppure dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA PER L’ASSUNZIONE DI MINORI: il Ministero del Lavoro ha precisato, con la nota n. 1401/2010, che anche in caso di assunzione di minori, per cui vige sempre l’obbligo di visita medica preassuntiva, può ritenersi valida la certificazione rilasciata dal medico competente;
- VISITA MEDICA IN CASO DI ASSENZA SUPERIORE A 60 GIORNI: in caso di assenza superiore a 60 giorni continuativi per motivi di salute (sia malattia che infortunio) il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre il lavoratore ad una visita medica di idoneità alla mansione al rientro in servizio. Anche questa tipologia di visita rientra nella sorveglianza sanitaria affidata al medico competente.
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