La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24947/2015, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra il datore di lavoro ed un lavoratore addetto alla vendita in un chiosco di fiori, ha ravvisato che le mansioni, in quanto semplici e ripetitive, non richiedevano direttive particolari direttive e l’assiduità della presenza sul luogo di lavoro nonché la discrezionalità assegnata al lavoratore medesimo in ordine alle funzioni di cassa faceva ravvisare la subordinazione.
La suprema Corte ha precisato che è inammissibile negare la subordinazione asserendo la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura autonoma, infatti il potere di incassare il prezzo della merce consegnata o di concedere sconti d’uso, spetta ai sensi dell’art. 2210 c.c. ai commessi ossia a lavoratori subordinati.