Superamento del periodo di comporto e tempestività del licenziamento
Con la sentenza n. 16267/2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la tempestività non ha valenza, a differenza di quanto avviene nei casi di licenziamento per motivi disciplinari.
Nel caso in commento, l’inerzia del datore di lavoro, protrattasi per due mesi e mezzo, non è stata considerata tale da potersi interpretare come definitiva rinuncia del datore di lavoro ad avvalersi della facoltà di risoluzione per il superamento del comporto, tutto ciò, nel contesto di un’azienda di circa 1000 dipendenti, condizione che non consentiva un’immediata percezione per ciascun lavoratore della situazione contabile relativa alla sommatoria dell’assenza per ogni posizione.
Inoltre, un congruo periodo di attesa, potrebbe in realtà favorire e non pregiudicare la stabilità del rapporto di lavoro, perché il fatto che il datore di lavoro attenda ad intimare il licenziamento consente un’ulteriore e più attenta verifica sulla possibilità di mantenere in essere la prestazione lavorativa, in assenza di altri episodi
morbosi. 
Secondo suprema Corte, mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l’interesse del lavoratore alla certezza va contemperato con l’esigenza del datore di lavoro ad avere il tempo per valutare accuratamente la situazione nel suo complesso, la sequenza di episodi morbosi del lavoratore ai fini di una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali. 
Di conseguenza, in questo caso, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che deve avvenire caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative. 
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