Svolgimento della sola formazione generica in materia di sicurezza sul lavoro: responsabilità in caso di infortunio
Con la sentenza n. 18444 del 4 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha previsto l’imputabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso in cui, a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad una macchina, è emerso che questi abbia ricevuto esclusivamente formazione ed informazione sulla sicurezza di natura generica, senza ricevere una formazione specifica riguardo l’uso dei macchinari utilizzati dal lavoratore stesso.
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