TELECAMERE “INTELLIGENTI” PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DI EDIFICI E BENI: IL SÌ DEL GARANTE DELLA PRIVACY
Il Garante per la privacy, nella newsletter n. 389 del 26 giugno 2014, rende noto di aver accolto autorizzato la Banca d’Italia all’uso di sistemi di videosorveglianza intelligente, purché siano rispettate le garanzie previste sul controllo a distanza dei lavoratori.
Lo scopo è quello garantire la sicurezza degli edifici e dei beni dell’Istituto in relazione agli specifici rischi connessi allo stoccaggio e alla gestione di elevate quantità di valori (realizzando quindi la tutela del “patrimonio aziendale”).
Gli impianti sottoposti alla verifica del Garante prevedono un sistema di “alert” che si attiva a fronte del superamento di una barriera virtuale predefinita, o dell’accesso a determinate aree interdette, o del riconoscimento della presenza di persone.
Le ulteriori funzionalità del sistema che il richiedente intende installare (tra le quali la lettura targhe e identificazione mezzi e il conteggio delle persone) non rientrano invece tra le ipotesi per le quali è necessario richiedere la verifica preliminare perché non prevedono la generazione di allarmi. Anche le funzioni di “riconoscimento oggetto abbandonato” e “mancanza oggetto”, pur prevedendo l’attivazione di un allarme, non richiedono la verifica preliminare, in quanto non comportano un trattamento di dati personali.
Alla luce della verifica effettuata, il Garante ritiene proporzionato e quindi ammissibile il trattamento dei dati personali che il richiedente intende effettuare. Esso infatti non comporta un pregiudizio rilevante per gli interessati dal momento che i sistemi sono volti esclusivamente a richiamare l’attenzione degli addetti al controllo e non ad attivare ulteriori funzionalità (ad esempio la geolocalizzazione o il confronto con dati biometrici).
In ogni caso, sulla base del Codice privacy e del provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010, il Garante ha richiamato il richiedente al rispetto delle prescrizioni relative alle misure minime di sicurezza, delle indicazioni in materia di informativa agli interessati e delle garanzie previste sul controllo a distanza dei lavoratori.
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