Con la sentenza n. 23123 del 14 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che il c.d tempo tuta, ovvero il tempo necessario a indossare la divisa, rientra nell’orario di lavoro e, quindi, deve essere retribuito solo se si tratta di un’attività obbligatoria per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Si ricorda infatti che rientra nell’orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni; quindi indossare la divisa è da considerarsi “orario di lavoro” ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero qualora si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario.