Con la sentenza n. 15307 del 25 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il c.d. “tempo tuta”, ovvero il tempo di vestizione in entrata ed in uscita per indossare e togliere la divisa, deve essere retribuito se il datore di lavoro ha imposto un anticipo di entrata ed un posticipo dell’uscita dal turno di lavoro: l’onere della prova è a carico del lavoratore e, in mancanza, questi tempi rientrano nel normale orario di lavoro.
Quindi:
- quando le attività di vestizione e svestizione sono effettuate nel tempo compreso tra la timbratura in entrata e quella in uscita (e dunque nell’orario di lavoro);
- quando non viene offerta la prova del fatto che per l’adempimento di questo obbligo l’azienda abbia imposto di provvedervi al di fuori del turno di servizio;
- che le direttive aziendali si limitavano ad imporre di indossare la divisa successivamente all’entrata ed a dismetterla prima dell’uscita dal servizio;
- che il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa era stato regolarmente retribuito,
non si evince l’obbligo di dover corrispondere ulteriore retribuzione.