Con le sentenza n. 23288 del 15 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che, a seguito della sottoscrizione tra le parti di un verbale di conciliazione in sede sindacale, la lite è da ritenersi definitivamente composta.
Si precisa infatti che con il verbale di conciliazione in sede sindacale, lavoratore e datore di lavoro rinunciano espressamente a tutta una serie di pretese, il che determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti attraverso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, eventuali successive domande e richieste di ulteriori riconoscimenti da parte del lavoratore sono da ritenersi infondate considerando che in occasione della sottoscrizione del predetto verbale il dipendente dichiara, accettando l’importo e il titolo dell’erogazione, di essere stato completamento soddisfatto di ogni suo credito e di non aver più nulla a pretendere.