La Legge di stabilità 2013 ha modificato il sistema degli ammortizzatori sociali introducendo, tra le varie modifiche, un contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013 (il c.d. ticket di licenziamento).
La Legge di stabilità ha quindi introdotto un nesso tra il contributo di licenziamento e il teorico diritto all’Aspi (ora NASpI), infatti l’obbligo sorge in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità, a prescindere della effettiva percezione della stessa.
MODALITÀ DI CALCOLO E VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Lo scopo dell’istituzione di questo contributo, è quella di ridurre il costo a carico dello Stato, facendo finanziare alle aziende parte della NASpI percepita dai lavoratori.
Il ticket di licenziamento è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti a tempo indeterminato intervenuti dalla data del 1° gennaio 2013, con le seguenti eccezioni:
- Cessazione del rapporto a seguito di dimissioni (tranne il caso delle dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- Cessazione del rapporto per decesso del lavoratore;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ad eccezione del caso in cui la risoluzione sia il risultato di una procedura di conciliazione in ITL secondo le modalità dell’art. 7 L 604/1966 oppure sia intervenuta in caso di trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro che dista più di 50 km/80’ con mezzi pubblici);
- Cessazione del rapporto per cambio appalto;
- Cessazione del rapporto per fine cantiere edile;
- Cessazione di rapporto di lavoro domestico.
Il contributo è dovuto anche nel caso di recesso da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione dell’apprendista.
Il contributo viene ricalcolato ogni anno come percentuale rispetto al massimale di NASpI.
Per il 2018 è pari ad euro 495,34 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale fino ad un massimo di tre anni. Per i lavoratori che hanno un’anzianità aziendale pari o maggiore maggiore di tre anni quindi, il contributo di licenziamento sarà pari ad euro 1.486,02. Nel caso invece di un rapporto di durata inferiore ai 12 mesi il contributo verrà determinato in proporzione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro.
La contribuzione deve sempre essere assolta in unica soluzione, non essendo possibile la rateazione.
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LA DISCIPLINA DAL 1° GENNAIO 2017 E LE NOVITÀ 2018
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’indennità NASpI è diventata l’unica indennità a sostegno del reddito per i dipendenti che abbiano perso involontariamente il proprio rapporto di lavoro, quindi da tale data, il contributo di licenziamento dovrà essere versato anche nei casi di licenziamento collettivo. Nel caso di mancanza di accordo sindacale inoltre, detto contributo deve essere moltiplicato per tre.
L’articolo 1 comma 137 della Legge n. 205/2017 ha previsto che, in caso di licenziamenti collettivi al termine di una procedura di riduzione di personale che interessi le imprese ricadenti nel campo di applicazione della CIGS, il valore del ticket risulta raddoppiato.
Attenzione: il raddoppio non si applica a tutti i licenziamenti collettivi, ma solo a quelli posti in essere da parte di aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS.
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