I ticket restaurant, ovvero nient’altro che i buoni pasto, rientrano, entro certi limiti, tra le somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, nel presente articolo, ne analizzeremo corresponsione e funzionamento.
Cosa ci dice la norma?
Ai fini di individuare cosa costituisce reddito da lavoro dipendente e cosa invece non concorre alla sua determinazione, dobbiamo necessariamente rifarci all’articolo 51 del TUIR che, alla lettera c) del comma 2, asserisce quanto segue: “Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 al giorno, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
Che informazioni traiamo dal dettato normativo?
Riepiloghiamole:
- le somministrazioni di vitto direttamente da parte del datore di lavoro, in mense organizzate dallo stesso datore o da terzi sono completamente esenti e non sono assoggettate ad alcun limite;
- i ticket restaurant (buoni pasto) sono esenti nel limite di euro 5,29 al giorno, se emessi in modalità cartacea, e nel limite di euro 7,00 al giorno, se in formato elettronico;
- le indennità sostitutive sono esenti nel limite di euro 5,29 al giorno se corrisposte a:
- addetti a cantieri edili;
- addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo (per esempio, cantieri per riparazioni stradali o particolari strutture dello spettacolo);
- addetti a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con la Risoluzione n. 41/E/2000, l’allora Ministero delle Finanze ha chiarito che, ai fini della verifica del presente requisito sarà comunque necessario verificare i singoli casi concreti e che per l’applicazione dell’agevolazione fiscale l’orario di lavoro degli addetti deve comprende la pausa pranzo, l’unità produttiva deve essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pranzo, non consenta, senza l’ausilio di mezzi di trasporto, di recarsi al più vicino luogo di ristorazione nel quale è possibile utilizzare i buoni pasto).
Come avviene la corresponsione?
La circolare n. 326/E/1997 del Ministero delle Finanze ha chiarito che la prestazione in questione debba comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi (segnaliamo che trattasi di una condizione disciplinata dalla prassi e non rinvenibile nel testo della norma).
Con l’accezione “generalità dei dipendenti” non ci sono dubbi interpretativi, ma cosa si intende per “categorie omogenee”? Tutti gli impiegati, tutti gli operai? Certo, ma non solo.
Sono altri esempi di categorie omogenee: tutti gli addetti al reparto “X”, tutti i trasfertisti, tutti i lavoratori in forza alla data del ……., e via dicendo. L’assunto di base è che ci deve essere un principio di democraticità della costruzione della categoria omogena e che non si sottenda l’istituzione di un trattamento ad personam. Insomma, il ragionamento alla base della costruzione della categoria omogenea deve essere lecito, difendibile e dimostrabile.
Per istituire la corresponsione del ticket restaurant e per disciplinare le categorie omogenee coinvolte, l’ideale è ricorrere alla redazione di un regolamento aziendale con il quale sarà inoltre possibile disciplinare altresì l’uso aziendale in caso di assenza, prevedendo, ad esempio, la non corresponsione.
Ricordiamo infatti che l’eventuale concessione di buoni pasto per giorni non lavorativi (per esempio, domeniche, permessi, ferie ecc.), anche per cause di sospensione del rapporto di lavoro ex art. 2110 cod. civ. (malattia, infortunio, maternità), non permette alcuna agevolazione fiscale; pertanto, detti importi saranno totalmente assoggettati a contribuzione e a ritenuta fiscale.
Il conteggio dei buoni pasto spettanti potrà avvenire contestualmente alla redazione del cedolino paga sul quale si procederà all’annotazione (seppur figurativa) della quantità da erogare.