Tirocini formativi: nuove linee guida con l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017

Con l’approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 25 maggio 2017, dell’Accordo sulle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, è stata riscritta la disciplina dei tirocini extracurriculari.

Nell’accordo è stato disciplinato quanto segue:

  • le nuove linee guida non riguardano i tirocini curriculari che restano di competenze delle scuole, dei centri di formazione professionale accreditati dalle stesse Regioni e delle università;
  • è confermato il divieto di attivazione per i datori di lavoro che abbiano fatto licenziamenti nei 12 mesi precedenti, così come non potranno essere attivati tirocini per svolgere le stesse mansioni del personale che è stato licenziato nell’ambito di procedure di licenziamenti collettivi, o per giustificato motivo oggettivo o per superamento del periodo di comporto, o per mancato superamento del periodo di prova, o per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per atto unilaterale del datore di lavoro;
  • sono stati confermati anche i limiti quantitativi in rapporto alla dimensione aziendale (1 tirocinante per datori di lavoro fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, 2 tirocinanti per datori di lavoro tra 6 e 20 dipendenti, il 10% di tirocinanti per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato);
  • con riferimento al limite del 10% di cui al punto precedente, lo stesso da ritenersi flessibile in rapporto agli esiti positivi di tirocini precedenti e limitatamente ai datori di lavoro datori di lavoro con più di 20 dipendenti. Infatti, sarà possibile superare il predetto limite del 10% se risulteranno assunti almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti con rapporto subordinato di almeno sei mesi, anche part time al 50%.
  • Potrà arrivarsi ad un incremento massimo del predetto limite percentuale pari ad un + 4 tirocini nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.
  • Mentre resta invariata la durata massima del singolo tirocinio a 12 mesi viene tuttavia introdotta una durata minima pari a due mesi, ulteriormente ridotta ad un mese per le attività stagionali.
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