Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 gennaio 2018 è stata pubblicata la delibera della giunta regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018 con la quale sono stati approvati i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini.
La nuova disciplina entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dei decreti dirigenziali che definiranno gli standard di convenzione e progetto formativo.
Di seguito riportiamo gli aspetti salienti della nuova disciplina.
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Ricordiamo che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Quindi, risultano soggetti ai predetti indirizzi:
- tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo);
- tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari.
Non rientrano tra le materie oggetto degli indirizzi regionali:
- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
- le borse di studio per sostenere l’attività di studio, ricerca e di specializzazione.
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.
Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei nuovi indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga).
SOGGETTI OSPITANTI
Il soggetto ospitante potrà essere una persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa in materia di collocamento obbligatorio disabili (L. n. 68/1999);
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;
- ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
TUTORSHIP DEL SOGGETTO PROMOTORE E DEL SOGGETTO OSPITANTE
Il tutor individuato dal soggetto promotore si occuperà di elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell’attestazione finale.
Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell’esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.
Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente.
Il soggetto ospitante nomina un tutor al proprio intero che:
- è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.);
- deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti;
- in caso di una sua assenza prolungata il soggetto ospitante dovrà individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
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