I nuovi indirizzi regionali 2018 in materia di tirocini emanati dalla Regione Lombardia hanno innovato anche il tema dell’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e la disciplina dell’indennità di partecipazione.
ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DELLE COMPETENZE ACQUISITE
Il soggetto promotore, al termine del periodo, rilascerà una attestazione di svolgimento del tirocinio se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
Verrà altresì rilasciato un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sia per la partecipazione ai tirocini extracurriculari che ai tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo verrà corrisposta un’indennità di partecipazione che non potrà essere inferiore a:
- euro 500 lordi mensili (importo riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa).;
- euro 350 lordi mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione si applicherà un’indennità di partecipazione forfettaria minima di 300 euro mensili (qualora l’attività di tirocinio implichi un impegno giornaliero superiori a 5 ore si prevede la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa).
Con l’entrata in vigore degli indirizzi si applicano le sanzioni vigenti in materia di lavoro nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 c. 35 della Legge 92/2012 applicabili in caso di mancata corresponsione dell’indennità (sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro).
Sempre in merito all’indennità di partecipazione è opportuno rammentare che:
- è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile;
- qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili;
- nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione;
- nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.
Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
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