Nelle precedenti trattazioni abbiamo improntato un’analisi dei contenuti dei nuovi indirizzi regionali 2018 in materia di tirocini emanati dalla Regione Lombardia; proseguiamo ora trattando le modalità di attuazione dei tirocini.
Il tirocinante dovrà svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non potranno comunque riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
Come riferimento per il divieto sono state indicate le competenze referenziate a European Qualification Framework -EQF-livello 1, il livello più basso.
DURATA DEL TIROCINIO
Le durate minime dei tirocini sono:
- 2 mesi per i tirocini extracurriculari (se i soggetti ospitanti operano stagionalmente, la durata minima è ridotta ad un mese);
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:
- 6 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- 12 mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- 2 mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
SOSPENSIONI E INTERRUZIONI
Il tirocinio potrà essere sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari).
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
In merito alle interruzioni:
- il tirocinante dovrà dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione ;
- il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
- il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.
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