TIROCINI IN LOMBARDIA – INDIRIZZI REGIONALI 2018: MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Tirocini 2018 Lombardia Vigilanza Monitoraggio Controllo PaserioI nuovi indirizzi regionali 2018 in materia di tirocini emanati dalla Regione Lombardia hanno introdotto numerose novità anche in tema di monitoraggio dei periodi di tirocinio nonché in merito all’attività di vigilanza e controllo sugli stessi.

IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO

La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie.

La Regione ha la possibilità di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.

La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

MISURE DI VIGILANZA E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Ferme restando le sanzioni applicabili dall’Ispettorato del Lavoro, risultano altresì applicabili le seguenti misure sanzionatorie:

  • VIOLAZIONE NON SANABILI: nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive  e  oggettive  richieste  al  soggetto  ospitante  del  tirocinio,  alla  proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili  contemporaneamente  e  al  numero  o  alle  percentuali  di  assunzioni  dei  tirocinanti  ospitati  in precedenza,  alla  convenzione  richiesta  e  al  relativo  piano  formativo,  sarà  prevista  l’intimazione  della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini;
  • VIOLAZIONI SANABILI: per  i  casi  di  inadempienza  dei  compiti  richiesti  ai  soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non  sia  ancora  superata  la  durata  massima  stabilita  dalle  norme,  sarà  previsto  un  invito  alla regolarizzazione  la  cui  esecuzione  non  determinerà

Ove  l’invito  non  venga  adempiuto,  sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.

  • RECIDIVA: in tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.

L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di  riqualificazione  del  tirocinio  in  rapporto  di  lavoro  subordinato  operata  dagli  organi  di  vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).

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