I nuovi indirizzi regionali 2018 in materia di tirocini emanati dalla Regione Lombardia hanno introdotto numerose novità anche in tema di monitoraggio dei periodi di tirocinio nonché in merito all’attività di vigilanza e controllo sugli stessi.
IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO
La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie.
La Regione ha la possibilità di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.
La Regione inoltre provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.
MISURE DI VIGILANZA E DISCIPLINA SANZIONATORIA
Ferme restando le sanzioni applicabili dall’Ispettorato del Lavoro, risultano altresì applicabili le seguenti misure sanzionatorie:
- VIOLAZIONE NON SANABILI: nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini;
- VIOLAZIONI SANABILI: per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà
Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
- RECIDIVA: in tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.
L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).
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