Dopo il precedente articolo in cui abbiamo iniziato a trattare i contenuti dei nuovi indirizzi regionali 2018 in materia di tirocini emanati dalla Regione Lombardia, proseguiamo nella nostra analisi concentrandoci sui limiti all’attivazione.
Le attività previste come oggetto del tirocinio faranno riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.
Le attività indicate nel Piano Formativo Individuale costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, documento che dovrà essere approvato con uno specifico provvedimento del dirigente competente.
Entro 30 giorni dall’attivazione, il soggetto promotore dovrà provvedere a registrare il tirocinio extracurriculare nell’apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria, le finalità ed il rispetto delle presenti linee guida.
Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui si dirà in seguito.
I LIMITI ALL’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI
I nuovi indirizzi regionali ribadiscono che non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio. Inoltre:
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni;
- i tirocinanti non possono ricoprire ruoli necessari all’organizzazione del soggetto ospitante;
- il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare;
- il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei 2 anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (con esclusione dell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione);
- non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
- non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
- il soggetto ospitante, deve rispettare i limiti numerici indicati dai nuovi indirizzi regionali arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio (N.B. ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari). Nel conteggio delle “risorse umane”, in base alle quali calibrare il numero di tirocini attivabili sono sempre esclusi gli apprendisti.
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