TIROCINI IN LOMBARDIA – INDIRIZZI REGIONALI 2018: QUALI SONO I LIMITI?

Limiti Attivazione Tirocini Lombardia 2018 PaserioDopo il precedente articolo in cui abbiamo iniziato a trattare i contenuti dei nuovi indirizzi regionali 2018 in materia di tirocini emanati dalla Regione Lombardia, proseguiamo nella nostra analisi concentrandoci sui limiti all’attivazione.

Le  attività  previste  come  oggetto  del  tirocinio faranno riferimento alle  aree  di  attività contenute  nell’ambito  della  classificazione  dei  Settori  Economico  Professionali  di  cui  al  decreto interministeriale del 30 giugno 2015 come recepito dal Quadro regionale degli standard professionale di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809.

Le  attività  indicate  nel  Piano Formativo Individuale  costituiscono  la  base  per  tracciare,  anche  in  itinere,  l’esperienza  di  tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, documento che dovrà essere approvato con uno specifico provvedimento del dirigente competente.

Entro 30 giorni dall’attivazione, il soggetto promotore dovrà provvedere a registrare il tirocinio extracurriculare nell’apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla Comunicazione obbligatoria, le finalità ed il rispetto delle presenti linee guida.

Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui si dirà in seguito.

I LIMITI ALL’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

I nuovi indirizzi regionali ribadiscono che non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio. Inoltre:

  • i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei  periodi  di  malattia,  maternità,  ferie  o  infortuni;
  • i tirocinanti non possono ricoprire ruoli  necessari  all’organizzazione del soggetto ospitante;
  • il soggetto  ospitante  può  realizzare  con  il  medesimo  tirocinante  un  solo  tirocinio  extracurriculare;
  • il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei 2 anni precedenti  rapporti  di  lavoro  dipendente  o  altre  forme  di  collaborazione (con esclusione dell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione);
  • non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;
  • non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
  • il soggetto ospitante, deve rispettare i limiti numerici indicati dai nuovi indirizzi regionali arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio (N.B. ai fini  della  determinazione  dei  limiti  di  contingentamento  di  cui  sopra,  non c’è  cumulabilità  tra  tirocini curriculari ed extracurriculari). Nel conteggio delle “risorse umane”, in base alle quali calibrare il numero di tirocini attivabili sono sempre esclusi gli apprendisti.

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TIROCINI IN LOMBARDIA – INDIRIZZI REGIONALI 2018: LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
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