Tirocinio fraudolento: ulteriori chiarimenti da parte dell’INL

Con la nota n. 453 del 8 marzo 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è nuovamente intervenuto in materia di regime sanzionatorio applicabile nel caso di ricorso fraudolento al tirocinio. In particolare, l’INL ha ricordato che nell’ipotesi di accertamento di utilizzo del tirocinio in sostituzione di lavoro dipendente, si applica la sanzione penale dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di fattispecie già punita con sanzione penale, l’organo ispettivo non può procedere anche alla riqualificazione del rapporto di lavoro. La facoltà di chiedere il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta, pertanto, una possibilità riservata esclusivamente al tirocinante.

Le novità della Legge di Bilancio 2022

La nota, richiamando i precedenti comunicati (nota n. 530/2022 e n. 1451/2022), ricorda come la L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. Il legislatore, in particolare ha ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. La condotta fraudolenta del soggetto ospitante, che impiega tirocinanti alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoro dipendente, è punita con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Esclusa la possibilità di ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20, D. Lgs 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere. Pertanto, a fronte della prescrizione impartita dal personale ispettivo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, il reato viene estinto in via amministrativa.

A tal proposito, l’INL, con la nota in esame, ha chiarito che, al fine di “evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale”, è da intendersi esclusa la possibilità di ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro previsto dall’ art. 17 D. Lgs. n. 124/2004, non potendo, comunque, l’organo ispettivo procedere alla diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione, essendo la condotta già sanzionata con una norma di natura penale.

Recupero contributivo sempre azionabile

Diversamente, con riferimento ai profili previdenziali, il personale ispettivo dovrà procedere ai relativi recuperi contributivi. Il rapporto previdenziale è infatti sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire, o meno, l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante. In tal caso occorre infatti considerare che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.

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