Tirocinio fraudolento: il nuovo regime sanzionatorio alla luce dei chiarimenti dell’INL 

Con nota n. 1451 del 11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti in materia di regime sanzionatorio applicabile nel caso di ricorso fraudolento al tirocinio. In particolare, l’INL ha evidenziato che nell’ipotesi di tirocini extracurriculari fraudolenti proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. n. 234/2021, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ossia l’applicazione della sanzione penale dell’ammenda di euro 50 per ogni tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio.

Caratteristiche del rapporto di tirocinio

Come peraltro ribadito dallo stesso INL nella nota in oggetto, si ricorda che il tirocinio extracurriculare detto anche stage, costituisce un periodo di apprendimento e formazione e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro. Si tratta infatti di un inserimento temporaneo all’interno di un’organizzazione, impresa o professionista, c.d. soggetto ospitante, dedicato a determinate categorie di soggetti, al fine di acquisire competenze professionali e favorirne l’inserimento ovvero il reinserimento lavorativo. 

Stante la finalità formativa del rapporto, il tirocinio può essere utilizzato soltanto per tipologie di attività lavorative per le quali sia effettivamente necessario un periodo formativo, in particolare:  

  • non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari
  • i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni; 
  • non possono essere conclusi tirocini extracurriculari con persone che hanno avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione con il soggetto ospitante
  • non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti iscritti ad albi e ordini, professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. 

Le conseguenze in caso di tirocinio fraudolento 

Qualora il tirocinio venga attivato in frode alla legge, mascherando di fatto un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 1 comma 723 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il soggetto ospitante è punito con la sanzione dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Tale fattispecie può configurarsi solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della sanzione limitatamente alle sole giornate che decorrono da tale data, anche per tirocini attivati prima della stessa. Ai fini della contestazione, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. 

Oltre all’applicazione della sanzione, in caso di ricorso fraudolento al tirocinio, è fatta salva la possibilità̀, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022. Inoltre, precisa l’INL, essendo il rapporto previdenziale sottratto alla disponibilità delle parti, il recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, pertanto, gli istituti dovranno, in ogni caso, procedere al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali

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