Tirocinio

Il tirocinio consiste in un inserimento temporaneo all’interno del mondo del lavoro di persone che hanno già assolto l’obbligo scolastico.

Non costituisce un rapporto di lavoro vero e proprio.

La disciplina è rimessa alle singole Regioni e Province Autonome nel rispetto delle Linee Guida definite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni.

Tipologie di tirocinio

Si distinguono due tipologie di tirocinio:

  • curriculare, inseriti nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici oppure all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione come strumenti di alternanza scuola-lavoro;
  • extra-curriculare, rivolte a persona in cerca di occupazione e finalizzati all’acquisizione di competenze professionali, all’inserimento o al reinserimento lavorativo.

Inoltre, si segnala la presenza di due ulteriori categorie di tirocinio:

  • tirocinio per stranieri residenti all’estero;
  • tirocinio per l’inclusione sociale (TIS).

Per approfondire vedi anche: Tirocini di Inclusione Sociale (TIS): indennità tassabile

Soggetti coinvolti nel tirocinio

Tirocinante

I tirocini si differenziano in base ai soggetti destinatari (tirocinanti), che possono essere:

  • disoccupati, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio disoccupazione;
  • disabili;
  • svantaggiati;
  • cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
  • cittadini extracomunitari residenti all’estero.

Soggetto ospitante

E’ il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio, che deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • rispettare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili;
  • non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (sono esclusi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali);
  • non avere procedure di Cassa Integrazione in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa (salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità);
  • non avere in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siamo accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità);
  • non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di professioni regolamentate che utilizza il tirocinio per attività tipiche o riservate alla professione.

Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, nel rispetto dei limiti numerici, ma non può realizzare più di 1 tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto degli specifici limiti di durata.

Per quanto riguarda i limiti numerici, da cui sono esclusi i tirocini in favore di soggetti disabili e svantaggiati:

  • fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato (esclusi gli apprendisti), massimo 1 tirocinante;
  • tra 6 e 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato (esclusi gli apprendisti), massimo 2 tirocinanti contemporaneamente;
  • più di 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato (esclusi gli apprendisti), fino al 10% dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.

Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il soggetto ospitante negli ultimi 2 anni.

Inoltre, si segnala che il tirocinio non può essere utilizzato per:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire personali in malattia, maternità o ferie.

Soggetto promotore

E’ il soggetto che dà impulso al processo di tirocinio, con funzioni di progettazione, attuazione e monitoraggio.

I tirocini possono essere promossi dai seguenti soggetti, anche in forma associata:

  • Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro;
  • istituti scolastici;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
  • ANPAL.

Tutor

La finalità formativa dell’esperienza di tirocinio è garantita dalla presenza di due figure di supporto:

  • un tutor individuato dal soggetto promotore;
  • un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Tutor soggetto promotore

E’ il responsabile organizzativo del tirocinio:

  • collabora alla stesura del Piano Formativo Individuale (PFI);
  • coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio, monitorandone l’andamento.

Tutor soggetto ospitante

E’ selezionato tra i lavoratori dell’ospitante e deve possedere competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI:

  • affianca il tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI, favorendone l’inserimento;
  • promuove e supporta lo svolgimento delle attività, coordinandosi anche con gli altri lavoratori del soggetto ospitante.

Durata del tirocinio

La durata minima non può essere inferiore a 2 mesi  (ad eccezione dei tirocini svolti presso i soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è di 1 mese e dei tirocini rivolti a studenti, promossi dai Centri per l’impiego e svolti durante il periodo estivo, per i quali la durata minima è di 14 giorni).

La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe e rinnovi, è di 12 mesi, ad eccezione dei tirocini per i disabili per i quali è fissata in 24 mesi.

Il tirocinio può essere interrotto, anche prima del termine concordato, da parte:

  • del tirocinante, che deve darne motivata comunicazione scritta al tutor dell’ospitante e al tutor del promotore;
  • dell’ospitante o del promotore, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi.

In particolare, si precisa che:

  • il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;
  • il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Indennità di partecipazione

Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province Autonome in materia, è ritenuta congrua un’indennità di importo non inferiore a euro 300 mensili.

Per approfondire vedi anche: Tirocinio fraudolento: il nuovo regime sanzionatorio alla luce dei chiarimenti dell’INL

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