La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17838/2015, è intervenuta in materia di mobilità, cessione ramo d’azienda e assunzione dei lavoratori da parte della nuova azienda con possibilità per la nuova azienda di usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla L. 223/1991.
Nella fattispecie oggetto della citata sentenza, non è contestato che i lavoratori per i quali la società ha usufruito delle agevolazioni contributive siano passati alle dipendenze della società medesima a seguito di cessione di ramo d’azienda bensì quanto previsto dall’art. 8 c. 4 della L. n. 223/1991, il quale riconosce il diritto alle agevolazioni contributive al datore di lavoro che, “senza esservi tenuto”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Ciò sta a significare che la norma presuppone che siano creati nuovi posti di lavoro per esigenze proprie dell’azienda che procede all’assunzione, senza esservi obbligate.
In questo caso, proprio in virtù dell’art. 2112 c.c. si è verificato l’automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato, sussistenti al momento della cessione, senza soluzione di continuità in capo al cessionario.
È dunque evidente che la società ricorrente era tenuta all’assunzione dei lavoratori, circostanza che esclude il diritto alle agevolazioni contributive.