Con sentenza n. 12919 del 23 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha asserito che, a fronte di un trasferimento d’azienda o di un suo ramo, l’ordinamento appronta un sistema di garanzia per i lavoratori, prevedendo che il rapporto di lavoro continui con il cessionario.
Ne consegue che la vicenda traslativa dell’impresa non può costituire motivo di licenziamento né per il cedente né per il cessionario; d’altro canto, non è richiesto il consenso dei lavoratori coinvolti, dato l’effetto di trasferimento automatico ex lege connesso alla configurazione del trasferimento d’azienda.
In questa fattispecie, sarà quindi il dipendente, nel caso non voglia proseguire il suo rapporto di lavoro con il cessionario, a dover cessare gli effetti del rapporto di lavoro rassegnando le proprie dimissioni.