In caso di trasferimento d’azienda, si producono alcuni effetti volti ad istituire delle tutele sia nei confronti dei lavoratori trasferiti sia nei confronti di quelli non coinvolti dall’operazione.
GLI EFFETTI SUI LAVORATORI COINVOLTI NEL TRASFERIMENTO
Per i lavoratori che vengono coinvolti nel trasferimento d’azienda, si realizza una vera e propria “sostituzione” di uno dei contraenti del contratto di lavoro, in quanto gli stessi passano, di fatto, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro.
L’effetto più importante che si realizza attraverso un trasferimento d’azienda è la continuità del rapporto presso il cessionario, senza soluzione di continuità, cioè senza nessuna interruzione.
È inoltre opportuno precisare che, nonostante il cambio di datore di lavoro, il lavoratore conserva tutti i diritti già sorti durante il rapporto di lavoro con il cedente al momento della cessione dell’azienda; quindi, ad esempio, il lavoratore conserverà l’anzianità di servizio, la qualifica e il livello, il trattamento retributivo e via dicendo.
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA CEDENTE E CESSIONARIO
Cedente e cessionario sono responsabili in solido per quanto riguarda i crediti retributivi del lavoratore.
Nello specifico, è necessario precisare che, per i crediti maturati prima del trasferimento o che sussistano al momento del trasferimento dell’azienda, vigono le regole di seguito descritte:
- cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti nel limite del termine prescrizionale che le norme prevedono per ogni tipologia di credito;
- il cessionario rimane sempre responsabile nei confronti del lavoratore, indipendentemente dal fatto che fosse o meno a conoscenza dei crediti del lavoratore quindi, per evitare sorprese (spesso derivanti da eventi difficilmente desumibili dalla lettura del LUL) l’acquirente potrebbe richiedere, come condizione per proseguire nel trasferimento, la sottoscrizione di accordi di rinuncia e transazione in sede protetta tra i lavoratori ed il datore di lavoro cedente in modo da tombalizzare ogni pretesa, dedotta e/o deducibile.
IL DIRITTO DI PRECEDENZA
L’art. 47 c. 6 della L. n. 428/1990 prevede che, in tutte le ipotesi di trasferimento d’azienda, i lavoratori che non passano alle dipendenze del cessionario, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da esso effettuate entro un anno dalla data del trasferimento.
Gli accordi collettivi possono stabilire un maggior termine di vigenza del predetto diritto di precedenza.
Per approfondimenti:
LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO DIPENDENTE
VIDEO TG – La prescrizione dei crediti da lavoro
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