TRASFERIMENTO D’AZIENDA: QUAL È LA PROCEDURA?

Procedura Trasferimento Azienda PaserioMentre nell’articolo precedente abbiamo analizzato le fattispecie che configurano il trasferimento d’azienda, con il presente elaborato analizzeremo le caratteristiche e le particolarità della procedura da porre in essere in questi casi.

QUALI SONO I TRASFERIMENTI INTERESSATI DALLA PROCEDURA?

Prima dell’attuazione di un trasferimento di un ramo e dell’intera azienda, le parti sono tenute ad espletare una procedura preventiva che coinvolge le rappresentanze sindacali.

Tutti i trasferimenti sono interessati dalla procedura? No, non tutti i trasferimenti la prevedono; infatti, la procedura deve essere seguita:

  • in tutti i casi in cui l’azienda oggetto del trasferimento, cioè l’azienda ceduta, siano occupati complessivamente più di 15 dipendenti;
  • nei casi di trasferimenti di parte dell’azienda, dove comunque l’azienda del cedente abbia più di 15 dipendenti. Ciò significa che se, nel complesso di un’azienda con più di 15 dipendenti, i lavoratori trasferiti sono in numero uguale o inferiore a 15 si applica comunque la procedura.

Per il computo del numero dei dipendenti di applicano le norme generali (non sono infatti previste particolari deroghe); ricordiamo che non si computano gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto part-time si computano in proporzione all’orario svolto.

LE FASI DELLA PROCEDURA

PRIMA FASE: la prima fase della procedura è di natura informativa. Il cedente e cessionario sono tenuti, ognuno per proprio conto, a dare comunicazione scritta del previsto trasferimento alle organizzazioni sindacali, cioè:

  • ai sindacati di categoria che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate dall’operazione;
  • alle RSU o alle RSA delle unità produttive interessate;
  • in mancanza dei sindacati interni di cui al punto precedente, la comunicazione deve essere inviata ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  • la data prevista, o la data proposta, del trasferimento;
  • i motivi del programmato trasferimento;
  • le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
  • le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Le tempistiche della SECONDA e TERZA FASE della procedura sono le seguenti:

  • l’obbligo di informazione a carico di cedente e cessionario deve essere assolto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante fra le parti;
  • su richiesta scritta, da trasmettersi entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, le rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria richiedono l’avvio dell’esame congiunto che, a sua volta, dovrà avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. L’incontro ha comunque natura informativa e non si deve necessariamente concludere con un accordo. Infatti, se nei 10 giorni successivi all’inizio delle consultazioni non viene raggiunta alcuna intesa, la procedura si intende espletata con conseguente libera agibilità da parte del cedente e del cessionario.

Con il prossimo elaborato analizzeremo le tutele previste per i lavoratori dipendenti e gli effetti sul rapporto di lavoro.

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale cliccando sul pulsante in fondo a questa pagina per non perdere gli aggiornamenti in materia di lavoro.

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato