Con la sentenza n. 25379 del 12 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile è vietato anche quando la disabilità non si configuri come grave.
Infatti, già con sentenza n. 9201/2012 la Corte aveva affermato il principio secondo cui “la disposizione dell’art. 33 c. 5 della L. n. 104/1992, laddove vieta dì trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile”.
Quindi, il trasferimento del lavoratore resta vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro non provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.